Ancorchè l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma perduri fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli, tale obbligo può in alcuni casi venire meno pure se il figlio non risulti economicamente autosufficiente e ciò quando tale non autosufficienza sia imputabile a sua colpa o ad una sua scelta.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione 6 Civile, nell’Ordinanza n. 21615 del 19/9/2017.

La Corte, confermando un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha categoricamente negato il diritto del figlio ad ottenere una somma a titolo di mantenimento da parte del padre, avendo quest’ultimo provato di avere profuso significativi sforzi economici per permettere al figlio di iniziare ed aprire la sua attività lavorativa, ha provato di avere pagato le rette di una scuola privata presso la quale il figlio non aveva sostenuto gli esami dovuti, essendo altresì emerso che il ragazzo aveva abbandonato la casa familiare nonostante i tentativi del genitore di favorire la ricostruzione del rapporto.